Il presente Regolamento individua esclusivamente i criteri organizzativi ed economici applicabili alla collaborazione sportiva. Non sostituisce il contratto individuale, che deve indicare almeno la durata del rapporto, le attività affidate, il compenso o i criteri oggettivi per la sua determinazione e le ulteriori condizioni concordate tra le parti.
La collaborazione è svolta nel rispetto dell’autonomia tecnico-sportiva del Collaboratore e del necessario coordinamento con l’organizzazione delle attività della Società. Le indicazioni relative a calendari, fasce orarie, corsi e sedi hanno esclusiva finalità di coordinamento organizzativo e di tutela della continuità del servizio sportivo.




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