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Regolamento interno compensi collaboratori ver ago 2026

VERSIONE AGOSTO 2026

Regolamento interno compensi di collaborazione sportiva

Energy Live Società Sportiva Dilettantistica

Il presente Regolamento disciplina le modalità generali di determinazione, verifica e liquidazione dei compensi spettanti ai collaboratori sportivi di Energy Live SSD.

Esso costituisce parte integrante del contratto di collaborazione sportiva e degli eventuali allegati economici sottoscritti con ciascun Collaboratore. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e il contratto individuale o uno specifico allegato economico, prevalgono questi ultimi con riferimento alle condizioni particolari ivi previste.

Il Regolamento si applica nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro sportivo dilettantistico, inclusi il D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche, nonché degli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali applicabili al singolo rapporto.

Regolamento interno compensi

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Articolo 1 – Oggetto e natura del Regolamento

Il presente Regolamento individua esclusivamente i criteri organizzativi ed economici applicabili alla collaborazione sportiva. Non sostituisce il contratto individuale, che deve indicare almeno la durata del rapporto, le attività affidate, il compenso o i criteri oggettivi per la sua determinazione e le ulteriori condizioni concordate tra le parti.

La collaborazione è svolta nel rispetto dell’autonomia tecnico-sportiva del Collaboratore e del necessario coordinamento con l’organizzazione delle attività della Società. Le indicazioni relative a calendari, fasce orarie, corsi e sedi hanno esclusiva finalità di coordinamento organizzativo e di tutela della continuità del servizio sportivo.

Articolo 2 – Forme di compenso

I compensi possono essere stabiliti, nel contratto individuale o nell’allegato economico applicabile, nelle seguenti forme:

  • compenso mensile;
  • compenso per singola lezione;
  • compenso orario;
  • compenso complessivo per stagione sportiva o per progetto/attività determinata.

Per ogni Collaboratore, il contratto o l’allegato economico deve specificare la forma di compenso applicata, l’importo lordo, il periodo di riferimento, le prestazioni remunerate e ogni eventuale criterio particolare di calcolo.

Non sono dovuti compensi diversi o ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nel contratto, negli allegati economici o in una preventiva autorizzazione scritta della Direzione.

Articolo 3 – Programmazione delle prestazioni

All’inizio della stagione sportiva o del periodo concordato, le parti definiscono, compatibilmente con le esigenze organizzative della Società e la disponibilità dichiarata dal Collaboratore, il calendario indicativo delle prestazioni, delle lezioni, delle attività o delle ore di collaborazione.

Le eventuali variazioni di calendario devono essere concordate o comunicate con congruo anticipo, salvo esigenze urgenti di sicurezza, sostituzione, apertura o chiusura dell’impianto o forza maggiore.

Il Collaboratore che non possa svolgere una prestazione programmata deve darne tempestiva comunicazione alla Società, utilizzando i canali indicati dalla Direzione. L’eventuale sostituzione è possibile solo previa autorizzazione della Società e subordinatamente alla verifica che il soggetto proposto sia in possesso dei requisiti, del tesseramento, delle qualifiche e della documentazione richiesti dalla normativa e dall’organizzazione sportiva.

Articolo 4 – Compenso mensile

Quando è pattuito un compenso mensile, esso remunera le prestazioni e le attività programmate per il mese di riferimento, come individuate nel contratto individuale o nel calendario concordato.

Il compenso mensile resta invariato in ragione della diversa durata del mese o della presenza di festività, salvo che il contratto o l’allegato economico disponga diversamente.

In caso di mancato svolgimento di una o più prestazioni programmate, il compenso è rideterminato in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte rispetto a quelle previste nel periodo di riferimento, salvo che il contratto individuale o un allegato economico preveda espressamente una diversa disciplina più favorevole al Collaboratore.

Non si applicano decurtazioni forfettarie automatiche non collegate alle prestazioni effettivamente non svolte.

Articolo 5 – Compenso per singola lezione

Quando è pattuito un compenso per singola lezione, esso matura esclusivamente per le lezioni effettivamente svolte e correttamente registrate nei sistemi aziendali o comunque verificate dalla Società.

La lezione non svolta dal Collaboratore non genera compenso, salvo diversa previsione contenuta nel contratto individuale o in uno specifico allegato economico.

Le lezioni svolte in sostituzione di altro Collaboratore sono remunerate al soggetto che le ha effettivamente svolte, applicando il compenso previsto per la relativa attività, salvo diverse condizioni stabilite per iscritto.

Per le lezioni di Acquafitness/Acquagym Dolce, si applicano inoltre i criteri e le condizioni contenuti nell’eventuale Allegato A – Regolamento per la determinazione del compenso per lezioni di Acquafitness, che prevale sul presente Regolamento con riguardo a importi, soglie, benefit e condizioni economiche specifiche.

Articolo 6 – Compenso orario

Quando è pattuito un compenso orario, l’unità di riferimento è pari a 60 minuti, salvo diversa previsione espressa nel contratto individuale.

Il compenso è calcolato sulle ore di collaborazione sportiva effettivamente svolte e registrate, entro il limite delle attività preventivamente programmate o autorizzate.

Ai fini della determinazione delle ore compensabili:

  • in caso di arrivo successivo all’orario programmato, è considerato l’orario effettivo di inizio della prestazione;
  • in caso di inizio anticipato, è considerato l’orario programmato, salvo preventiva o successiva autorizzazione della Direzione;
  • in caso di cessazione anticipata della prestazione, è considerato l’orario effettivo di cessazione;
  • in caso di prosecuzione oltre l’orario programmato, è considerato l’orario preventivamente autorizzato oppure quello successivamente convalidato dalla Direzione per comprovate esigenze sportive o organizzative.

Le prestazioni ulteriori rispetto alla programmazione ordinaria devono essere autorizzate dalla Società o risultare necessarie per ragioni urgenti di sicurezza, assistenza agli utenti o continuità dell’attività sportiva, e devono essere tempestivamente comunicate.

Articolo 7 – Compenso complessivo stagionale o per progetto

Quando è pattuito un compenso complessivo stagionale o riferito a uno specifico progetto, il contratto individuale o il relativo allegato deve indicare:

  • l’attività o il progetto affidato;
  • il periodo di svolgimento;
  • il compenso complessivo lordo;
  • l’eventuale ripartizione in rate;
  • le condizioni per la maturazione delle singole rate;
  • le conseguenze dell’eventuale cessazione anticipata del rapporto.

In assenza di una diversa previsione scritta, il compenso complessivo si intende maturato in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte rispetto a quelle programmate nel periodo contrattuale.

Articolo 8 – Assenze, impedimenti e sospensione dell’attività

Il Collaboratore non è tenuto a fornire informazioni eccedenti quelle necessarie alla gestione organizzativa dell’assenza. Resta però tenuto a comunicare tempestivamente l’impossibilità di svolgere una prestazione programmata, così da consentire alla Società di garantire continuità, sicurezza e regolare svolgimento delle attività.

Salvo diverse disposizioni contenute nel contratto o in specifici allegati economici, le prestazioni non svolte non maturano compenso.

Eventuali integrazioni economiche, contributi, benefit o tutele riconosciuti in caso di chiusura della struttura, malattia, infortunio, gravidanza, sospensione dell’attività o altre circostanze sono validi esclusivamente se previsti per iscritto nel contratto individuale o in uno specifico allegato economico.

Per i collaboratori Acquafitness, gli eventuali benefit relativi al mese di agosto, alla malattia o all’infortunio sono disciplinati dall’Allegato A specifico.

Articolo 9 – Registrazione e verifica delle prestazioni

Il Collaboratore è tenuto a verificare che lezioni, ore, sostituzioni, presenze e ulteriori dati necessari al calcolo del compenso risultino correttamente registrati nei sistemi aziendali adottati dalla Società.

Eventuali errori, omissioni o difformità devono essere comunicati senza ritardo mediante il software Athletis o, se non possibile, alla segreteria o alla Direzione, con idonea indicazione della prestazione interessata.

La Società può effettuare controlli sulle registrazioni, sui calendari, sulle prenotazioni, sugli accessi e sugli altri dati strettamente necessari per verificare le prestazioni rese e determinare il compenso maturato.

Articolo 10 – Elaborazione, validazione e liquidazione dei compensi

I compensi maturati dal Collaboratore per le prestazioni svolte in ciascun mese sono elaborati dalla Società sulla base delle attività effettivamente registrate, delle eventuali sostituzioni, delle autorizzazioni rilasciate e dei criteri previsti dal contratto individuale, dal presente Regolamento e dagli eventuali allegati economici.

La ricevuta delle prestazioni sportive è resa disponibile nel software Athletis entro il giorno 10 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni.

Il Collaboratore è tenuto a verificarla e ad accettarla mediante l’apposita funzione del software entro il giorno 15 del medesimo mese. L’accettazione attesta la verifica e la condivisione dei dati relativi alle prestazioni svolte e al compenso elaborato.

Il pagamento è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni, a condizione che la ricevuta sia accettata nel software Athletis entro il termine indicato.

In presenza di comprovate esigenze tecniche, amministrative, contabili o di temporanea liquidità della Società, il pagamento può essere effettuato entro e non oltre il giorno 30 del medesimo mese successivo, senza modifica o riduzione del compenso effettivamente maturato.

In caso di mancata accettazione della ricevuta entro il giorno 15, oppure di contestazione motivata dei dati indicati, la liquidazione è sospesa.

Per i compensi stagionali o per progetto, la validazione e il pagamento avvengono secondo le scadenze stabilite nel contratto o nell’allegato economico; in assenza di diversa previsione, la ricevuta è validata tramite Athletis con le medesime modalità sopra indicate.

I compensi relativi alle prestazioni svolte nei mesi di luglio e agosto possono essere liquidati cumulativamente entro il 20 settembre, previa disponibilità e accettazione delle relative ricevute in Athletis, salvo diverse condizioni previste nel contratto individuale o nell’allegato economico applicabile.

Articolo 11 – Trattamento fiscale, contributivo e documentazione

I compensi sono indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali, assicurative o di altra natura eventualmente previste dalla normativa vigente e applicabili al rapporto individuale.

La Società effettua gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di lavoro sportivo, comprese le comunicazioni e gli adempimenti attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, quando dovuti.

Il Collaboratore si impegna a fornire alla Società informazioni complete, corrette e aggiornate, incluse quelle necessarie alla corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto, e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti.

Articolo 12 – Limiti di durata e coordinamento della collaborazione

Il calendario e la programmazione delle prestazioni devono essere definiti in modo coerente con la natura del rapporto di collaborazione sportiva e con i limiti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’area del dilettantismo, la pianificazione delle prestazioni deve rispettare il limite di durata e le condizioni richieste dalla legge per l’applicazione della relativa disciplina presuntiva, salvo diverso inquadramento contrattuale o diversa valutazione del consulente del lavoro della Società.

Qualora il Collaboratore svolga attività per altri soggetti sportivi o intrattenga ulteriori rapporti rilevanti ai fini fiscali, contributivi o previdenziali, è tenuto a comunicarlo alla Società quando necessario per la corretta gestione degli adempimenti di legge.

Articolo 13 – Modifiche al Regolamento

La Società può aggiornare il presente Regolamento per esigenze organizzative, gestionali, normative, fiscali, previdenziali o di adeguamento dei sistemi informatici.

Le modifiche saranno comunicate al Collaboratore mediante e-mail aziendale, consegna scritta o pubblicazione nella sezione “Info interne” dell’App Energy Live e sul sito internet della Società.

Le modifiche che incidono su importi, criteri di calcolo, condizioni economiche o modalità di maturazione del compenso hanno efficacia esclusivamente per prestazioni successive alla relativa comunicazione e, ove necessario, previa sottoscrizione di un nuovo allegato economico o accordo scritto.

Le modifiche non possono in alcun caso ridurre o modificare retroattivamente compensi già maturati.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è reso disponibile ai Collaboratori tramite App Energy Live, sezione “Info interne”, e sul sito internet della Società.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono il contratto individuale di collaborazione sportiva, gli eventuali allegati economici sottoscritti, la normativa vigente e le istruzioni organizzative comunicate dalla Società, purché coerenti con il contratto e con la legge.

Allegati specifici – Acquafitness e Acquagym Dolce

Per gli istruttori che svolgono corsi di Acquafitness e Acquagym Dolce, il contratto individuale individua l’Allegato applicabile in funzione della modalità di determinazione del compenso.

Sono previste due differenti modalità: Allegato A per gli istruttori il cui compenso è determinato secondo il sistema degli abbonamenti validi e Allegato A1 per gli istruttori che percepiscono un compenso fisso a lezione.

ALLEGATO A

Compenso Acquafitness + sicurezza e conduzione dei corsi

L’Allegato A è destinato agli istruttori per i quali il compenso a lezione viene determinato secondo il numero degli abbonamenti validi e secondo le ulteriori condizioni economiche previste nello stesso Allegato.

La prima parte del documento disciplina quindi il sistema di determinazione del compenso, comprese le relative soglie, condizioni, eventuali benefit e modalità di verifica.

Dall’articolo 9 fino alle disposizioni finali, l’Allegato A contiene inoltre il Regolamento relativo alla sicurezza e alla conduzione dei corsi di Acquafitness e Acquagym Dolce.

L’Allegato A disciplina quindi in un unico documento:

  • criteri di determinazione del compenso;
  • numero e definizione degli abbonamenti validi;
  • soglie e condizioni economiche;
  • eventuali benefit previsti;
  • verifica e liquidazione dei compensi;
  • sicurezza durante le lezioni;
  • corretta conduzione dei corsi;
  • vigilanza e assistenza degli iscritti;
  • gestione delle vasche e delle attrezzature;
  • procedure organizzative e di sicurezza della struttura.
ALLEGATO A1

Sicurezza e conduzione corsi – Compenso fisso a lezione

L’Allegato A1 è destinato agli istruttori che hanno concordato nel proprio contratto un compenso fisso per ciascuna lezione.

Per questi Collaboratori il compenso non è quindi determinato sulla base del numero degli abbonamenti validi.

L’Allegato A1 contiene esclusivamente il Regolamento relativo alla sicurezza e alla conduzione dei corsi di Acquafitness e Acquagym Dolce.

Le disposizioni operative contenute nell’Allegato A1 corrispondono alle medesime regole di sicurezza e conduzione previste dall’Allegato A per gli altri istruttori.

La modalità di compenso cambia. Le regole di sicurezza no. Gli istruttori soggetti all’Allegato A percepiscono un compenso determinato secondo le condizioni economiche e il numero degli abbonamenti validi previsti dall’Allegato.

Gli istruttori soggetti all’Allegato A1 percepiscono invece il compenso fisso per singola lezione stabilito nel contratto individuale.

Tutti gli istruttori di Acquafitness e Acquagym Dolce sono però tenuti a rispettare le stesse disposizioni relative alla sicurezza, alla corretta conduzione della lezione, alla vigilanza degli iscritti, alla gestione delle vasche e delle attrezzature e alle procedure organizzative della struttura.

Documenti ufficiali

Di seguito è possibile consultare i documenti integrali applicabili ai collaboratori sportivi di Energy Live SSD.

📄 Regolamento interno compensi di collaborazione sportiva

Regolamento generale che disciplina la determinazione, la verifica e la liquidazione dei compensi dei collaboratori sportivi.

Apri il Regolamento completo

📎 Allegato A – Compenso Acquafitness, sicurezza e conduzione corsi

Documento destinato agli istruttori il cui compenso viene determinato secondo il numero degli abbonamenti validi.

Contiene sia la disciplina economica del compenso sia, dall’articolo 9 in poi, le disposizioni relative alla sicurezza e alla conduzione dei corsi di Acquafitness e Acquagym Dolce.

Apri Allegato A

🛟 Allegato A1 – Sicurezza e conduzione corsi Acquafitness

Documento destinato agli istruttori il cui contratto prevede un compenso fisso per singola lezione.

Contiene le disposizioni relative alla sicurezza e alla conduzione dei corsi che devono essere rispettate con gli stessi criteri previsti per tutti gli istruttori di Acquafitness e Acquagym Dolce.

Apri Allegato A1
Importante: il contratto individuale di collaborazione sportiva individua la modalità di determinazione del compenso e l’eventuale Allegato applicabile. Le disposizioni relative alla sicurezza e alla corretta conduzione dei corsi di Acquafitness e Acquagym Dolce devono essere rispettate da tutti gli istruttori, indipendentemente dalla modalità di determinazione del compenso.

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