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Regolamento interno Compensi dei collaboratori

REGOLAMENTO INTERNO COMPENSI DI COLLABORAZIONE SPORTIVA

  1. I Compensi corrisposti dall’Energy Live SSD a r.l. ai propri collaboratori sportivi, possono essere erogati nelle seguenti forme:
  2. Compenso mensile;
  3. Compenso a lezione;
  4. Compenso ad ore;
  5. Compenso ad ore con premio;
  6. Compenso totale “a stagione”.
  7. All’inizio del mese, trimestre, semestre o anno sportivo le parti concordano le presenze giornaliere, il numero delle lezioni o le ore da effettuarsi nel periodo preso in considerazione, in base alle effettive esigenze della struttura, compatibilmente con le esigenze del collaboratore sportivo.
Compensi mensili
  1. Le parti concordano un compenso mensile a prescindere che il mese sia di 28, 30 o 31 giorno, o che nel mese siano presenti delle festività nazionali.
  2. Il collaboratore si impegna ad effettuare gli orari di lavoro nelle giornate prestabilite come da punto 2. Il collaboratore sportivo non è soggetto all’obbligo di giustificare le proprie assenze, ma, al solo fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società, indicando anche il nominativo di un suo sostituto, che dovrà riportare il gradimento della Società stessa.
  3. Nel caso in cui il collaboratore dovesse assentarsi per qualsiasi motivazione, l’importo verrà decurtato del 4% per ogni giornata di assenza. (ad esempio, se il compenso mensile è fissato a 500,00 € e il collaboratore dovesse assentarsi una giornata, la somma corrisposta sarà di 500,00 – 20,00 = 480,00 € dove i 20,00 € rappresentano il 4% del compenso mensile).
Compenso a lezione
  1. Le parti concordano un compenso a lezione.
  2. Il collaboratore si impegna ad effettuare le lezioni nelle giornate prestabilite come da punto 2. Il collaboratore sportivo non è soggetto all’obbligo di giustificare le proprie assenze, ma, al solo fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società, indicando anche il nominativo di un suo sostituto, che dovrà riportare il gradimento della Società stessa.
  3. Nel caso in cui il collaboratore sportivo dovesse assentarsi per qualsiasi motivazione, il compenso della lezione non effettuata non sarà aggiunto al compenso totale del mese.
Compenso ad ore
  1. Le parti concordano un compenso orario (60 minuti).
  2. Il collaboratore si impegna ad effettuare gli orari di lavoro nelle giornate prestabilite come da punto 2. Il collaboratore sportivo non è soggetto all’obbligo di giustificare le proprie assenze, ma, al solo fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società, indicando anche il nominativo di un suo sostituto, che dovrà riportare il gradimento della Società stessa.
  3. Nel caso in cui dovesse assentarsi per qualsiasi motivazione, il compenso orario non effettuato non sarà aggiunto al compenso totale del mese.
  4. Il calcolo dei compensi verrà effettuato sull’effettivi orari di collaborazione effettuati ma rispettando quelli concordati. L’orario di arrivo e di fine giornata sarà così definito:
    • Se il collaboratore si presenta in ritardo rispetto all’orario concordato, sarà considerato come ora di inizio, l’orario effettivo di arrivo in struttura.
    • Se il collaboratore si presenta in anticipo, sarà considerato come ora di inizio, l’orario preventivamente concordato.
    • Se il collaboratore termina la sua collaborazione giornaliera in anticipo, sarà considerato come ora di fine giornata l’orario effettivo di fine giornata.
    • Se il collaboratore termina la sua collaborazione giornaliera in ritardo, sarà considerata come ora di fine giornata, l’orario preventivamente concordato.
    • E’ data però facoltà alla Direzione di autorizzare eventuali ore in più, se ritenute necessarie allo svolgimento del compito prestabilito.
Compenso ad ore con premio
  1. Le parti concordano un compenso orario (60 minuti).
  2. Il collaboratore si impegna ad effettuare gli orari di lavoro nelle giornate prestabilite come da punto 2. Il collaboratore sportivo non è soggetto all’obbligo di giustificare le proprie assenze, ma, al solo fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società, indicando anche il nominativo di un suo sostituto, che dovrà riportare il gradimento della Società stessa.
  3. Il calcolo dei compensi verrà effettuato sull’effettivi orari di collaborazione effettuati ma rispettando quelli concordati. L’orario di arrivo e di fine giornata sarà così definito:
    • Se il collaboratore si presenta in ritardo rispetto all’orario concordato, sarà considerato come ora di inizio, l’orario effettivo di arrivo in struttura.
    • Se il collaboratore si presenta in anticipo, sarà considerato come ora di inizio, l’orario preventivamente concordato.
    • Se il collaboratore termina la sua collaborazione giornaliera in anticipo, sarà considerato come ora di fine giornata l’orario effettivo di fine giornata.
    • Se il collaboratore termina la sua collaborazione giornaliera in ritardo, sarà considerata come ora di fine giornata, l’orario preventivamente concordato.
    • E’ data però facoltà alla Direzione di autorizzare eventuali ore in più, se ritenute necessarie allo svolgimento del compito prestabilito.
  4. Nel caso in cui il collaboratore dovesse adempiere puntualmente ai suoi compiti, non facendo ritardo negli orari concordati e senza alcuna assenza nel corso del mese solare oggetto della prestazione, la società, corrisponderà all’aiuto allenatore un compenso in più pari al 14 % dell’importo ad ore concordato per tutte le ore effettuate nel mese oggetto della prestazione. (ad esempio se si è concordato 5 euro ad ora, il collaboratore percepirà 5,00 euro + 0,70 euro in più per ogni ora effettuata nel corso del mese considerato);
Compenso totale “a stagione”.
  1. Le parti concordano un compenso totale per la prestazione da effettuarsi.
  2. Il collaboratore si impegna ad effettuare la prestazione nei tempi e modi concordati con la Direzione. Il collaboratore sportivo non è soggetto all’obbligo di giustificare le proprie assenze, ma, al solo fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società, indicando anche il nominativo di un suo sostituto, che dovrà riportare il gradimento della Società stessa.
Modalità di pagamento delle prestazioni.
  1. Al fine di non compromettere la liquidità della Società, il pagamento dei compensi mensili, a lezione e ad ore, avverrà il giorno 20 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. E’ comunque data facoltà alla Società Sportiva di provvedere al pagamento dei compensi In un lasso di tempo compreso tra il giorno 1 del mese oggetto della prestazione sino al giorno 30 del mese successivo.
  2. L’erogazione del “compenso totale”, avverrà nei tempi e nei modi concordati tra le parti. Può avvenire in più rate, o in un’unica soluzione, e comunque entro e non oltre 30 giorni successivi la scadenza del contratto.

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